Informazioni terapeutiche sulla Cannabis Medicinale

Fornito di proprietà curative che ne giustificano l’impiego in medicina: erbe, sostanze m.; prodotti, specialità m.

TERAPEUTICAaggettivo

Di quanto ha relazione con la cura delle malattie.

 In entrambi i casi risultano per la Cannabis due dizioni valide. Riteniamo tuttavia che la dicitura di Cannabis Medicinale meglio si adatti alla situazione attuale.

La droga vegetale, costituita dalle infiorescenze femminili mature essiccate della pianta di Cannabis Sativa L. contiene il fitocomplesso con i principi attivi, dotati di attività farmacologica. Il principio attivo di maggior interesse è il delta 9 tetraidrocannabinolo o THC, considerato dalla Legge Italiana una sostanza stupefacente e psicotropa.

Attualmente in Italia è ammesso l’uso terapeutico di sostanze stupefacenti, a condizione che vengano prescritti da Medici con ricetta non ripetibile. Fondamentale e centrale nel processo rimane il ruolo del professionista Medico, il quale con un atto medico potrà prescrivere la Cannabis come medicina solo dopo accurata visita e colloquio con il paziente fornendo tutte le informazioni necessarie, formulando un piano terapeutico personalizzato e adattato alla specifica patologia e condizione clinica del paziente, dosando la posologia e prevenendo quanto più possibile gli eventuali effetti collaterali e avversi che potrebbero insorgere.

Canali di Approvvigionamento dei Medicinali con cannabinoidi in Italia

A voler complicare le cose, come al solito, (siamo in Italia), probabilmente per motivi più politico elettoriali, basati su antichi pregiudizi, più che su fatti e dati scientifici, in questo panorama di ritrovato entusiasmo, il Ministero della Salute, che naturalmente si trova al centro della gestione di tutte le autorizzazioni necessarie riferite alla Cannabis Medicinale e già regolamentate nei dettagli dal d.pr 309/90, 

inizia una politica di chiusura totale nei confronti di tutti gli attori potenzialmente coinvolti nel nuovo mercato nascente in Italia, e per scelta non vengono concesse ulteriori autorizzazioni riguardo la cannabis. Nel febbraio 2014, con la sentenza n. 32 la Corte Costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale, per violazione dell’art. 77, secondo comma, Cost., che regola la procedura di conversione dei decreti-legge, degli artt. 4-bis e 4-vicies ter del d.l. 30 dicembre 2005, n. 272 (intitolato “Misure urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi invernali, nonché la funzionalità dell’Amministrazione dell’interno. Disposizioni per favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi”), come convertito con modificazioni dall’art. 1 della legge n.49, così rimuovendo le modifiche apportate con le norme dichiarate illegittime agli articoli 73, 13 e 14 del d.pr 309/90 (Testo unico in materia di stupefacenti). 

Nel settembre 2014 viene deciso, con un accordo tra i Ministeri della Salute e della Difesa che, per soddisfare il bisogno sempre più cresente di prodotto vegetale che può solo essere importanto dall’estero con grandi costi per l’utenza, sarà incaricato i’Istituto Farmaceutico Militare di Firenze per la coltivazione delle piante destinate al mercato farmaceutico  e la produzione dei principi attivi per la formulazione di preparazioni a base di cannabinoidi.

Con la scusa di associare la capacità produttiva farmaceutica degli impianti dello Stabilimento Militare, alla sicurezza, data dalla sorveglianza armata dell’istituto.

Con un colpo di mano il Ministero crea un monopolio di fatto che chiude completamente il sistema produttivo farmaceutico e la filiera Italiana della cannabis terapeutica, accentrando tutte le responsabilità, gli oneri e onori in pratica all’Istituto Farmaceutico Militare di Firenze.

Normalmente uno stato civile e moderno, così come accedde ad esempio in Olanda, avrebbe indetto una gara di appalto pubblico, rivolto a produttori farmaceutici autorizzati, che sarebbero stati in grado di fornire un prodotto standardizzato, dopo adeguata prassi di R&D, senza costi aggiuntivi pubblici e in un normale mercato di libera concorrenza si sarebbe arrivati in breve tempo ad avere qualità di prodotto ad un prezzo inferiore.

Invece, solo nel caso specifico della Cannabis ad uso farmaceutico, in totale contrasto alle norme consuete del mercato farmaceutico, lo stato si inbarca direttamente in un’impresa industriale senza alcuna conoscenza, esperienza o garanzia in mano, investendo una cospicua dose di capitali e risorse pubbliche, in regime di monopolio, rischiando solo una misera figura, inseguendo un “affare” che pare vantaggioso più per le casse dello stato, in prospettiva di speculazione sulla posizione dominante di monopolista, più che per i pazienti che richiedono garanzie di qualità in tempi brevi.

Si deve infatti attendere ben più di un anno, sino al dicembre 2015, per conoscere i dettagli dell’ambizioso progetto ministeriale e comprenderne appieno i numerosi punti di debolezza.

Il 9 novembre 2015 (con decorrenza dicembre 2015) viene pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Ministeriale che crea anche per l’Italia un ufficio di controllo per la Cannabis medicinale simile all’ OMC olandese, in ottemperanza dell’art. 21 e 23 della Convenzione Unica sulle sostanze stupefacenti del 1961, che prevede appunto l’istituzione di un organismo di controllo statale, colmando tralaltro un esigenza prevista con un ritardo di più di 50 anni…

Il Ministero della Salute, nel decreto, approfitta per inserire una serie di nuove norme speciali e uniche per il mercato farmaceutico della Cannabis.

In una presa di posizione unica nel suo genere, il Ministero produce un documento che assomiglia di fatto ad un foglietto illustrativo di un formulato industriale, con norme speciali sulla filiera produttiva della cannabis, pesanti limitazioni normative, che di fatto assicurano più il monopolio della produzione statale, piuttosto che garantire una produzione autorizzata volta alla qualità del prodotto in tempi brevi.

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